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D. 20/05/2002
- Qui nidificano la Hieraetus fasciatus (aquila del bonelli), la Hydrobates pelagicus (uccello delle tempeste), il Larus cachinnans (gabbiano reale), la Puffinus puffinus (berta minore), Sylvia undata (Magnanina), etc...
- Inoltre le alte scogliere costituiscono l'approdo naturale dell'avifauna in migrazione ed il luogo di nidificazione ideale di alcune specie di uccelli marini; Considerato che con Decreto del Presidente della regione siciliana n. 2667 del 10 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991, l'intero arcipelago delle Egadi è stato interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1497/1939;
- Ritenuto che nelle more degli accertamenti, verifiche e adempimenti di cui al suddetto D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, necessari per la rivisitazione del piano territoriale paesistico delle Isole Egadi, occorre, così come richiesto dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Trapani, con la nota prot. n. 1447 del 12 febbraio 2002, porre rimedio al grave rischio di interventi indiscriminati, idonei ad alterare i connotati salienti dell'arcipelago delle Egadi, che va salvaguardato, inibendo eventuali attività che possano modificare l'aspetto dei luoghi di singolare pubblico interesse paesaggistico, mediante la dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della Legge regionale n. 15/1991;
- Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra descritto è imposto, ferma restando la condizione risoluti-
-Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 149 del testo unico n. 490/1999 e dell'art. 1-bis della Legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi 8 dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla G.U.R.S.;
Decreta:
Art.1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge regionale 30 aprile 1999, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di mesi 8 dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonchè qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e delle opere pubbliche e interventi di pubblico interesse approvati in linea tecnica, anche ai sensi dell'art. 151 del testo unico n. 490/1999, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'Arcipelago delle Isole Egadi, ricadente nel territorio comunale di Favignana costituito dalle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo e dagli scogli di Formica e Maraone ad esclusione dei centri abitati così come descritto e delimitato in premessa e nelle planimetrie "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", ed "L" allegate al presente Decreto di cui formano parte integrante e sostanziale.
Art. 2. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 142 comma 1 del testo unico n. 490/1999 e 12 del Regio Decreto n. 1357/1940. Una copia della G.U.R.S. contenente il presente Decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al Comune di Favignana, percheAltra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contempora neamente depositata presso gli uffici del comune di Favignana, ove gli interessati potranno prenderne visione. La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Favignana.
Art. 3. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla G.U.R.S., nonchè ricorso straordinario al Presidente della regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sulla G.U.R.S.
Palermo, 20 maggio 2002 Il dirigente del servizio: Gelardi
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